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Declino e crisi aziendale. Parte III – Il codice della crisi e dell’insolvenza

 

Declino e crisi d’impresa

Sommario:

PARTE I

  1. La nuova dimensione della crisi d’impresa
  2. L’identificazione dello stato di crisi
  3. Strumenti di diagnosi e modelli previsionali

PARTE II

  1. Possibili interventi per risolvere la crisi

 

PARTE III

 

  1. Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza D.lgs 14/2019 e modifiche introdotte con D.L. 118/2021 tra cui la composizione negoziata per la risoluzione della crisi

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PARTE III – IL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

  1. Indici di allerta – ex art. 13 c. 2 D.lgs n. 14 del 12/01/2019 e successive modifiche introdotte con D.L. 118/2021 tra cui la composizione negoziata per la risoluzione della crisi

 

 

 

 

Il d.lgs 14/2019 ha introdotto il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore da L. 14/2021 di conversione del DL 118 del 24/8/2021, è stata posticipata al 16/5/2022, salvo per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi rinviate al 31/12/2023.

 

L’art. 3 recita  al comma 1 “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte. Al comma 2 “ l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.

 

L’art 13 fa riferimento agli indicatori e indici della crisi, e al comma 1 recita “indicatori di crisi sono gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario..”, “rilevati tramite appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o se la durata residua al momento della valutazione è inferiore ai  6 mesi, nei 6 mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento (vedi rate debito), con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24.

Al comma 2 il legislatore indica il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili – CNDCEC – quale soggetto per l’elaborazione, con cadenza almeno triennale, degli indici di cui al comma 1.

L’art. 14 recita “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi”.

Vige l’obbligo di nomina del revisore nelle SRL e nelle cooperative (DL 118/2021 fa slittare tale obbligo alla data di approvazione del bilancio del 2022, quindi dal 2023) entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio da cui risulti che la società:

  • E’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti;
  • Ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti parametri (nuovi limiti introdotti da DL. 32/2019 art. 2 bis):
  1. Attivo dello stato: 4 milioni;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni;
  3. Dipendenti occupati in media: 20 unità

 

 

La cessazione dell’obbligo di nomina si ha quando per 3 esercizi consecutivi, non si è superato nessuno dei limiti citati.

Si tratterà quindi del sistema di indici previsto dall’art. 13 predisposto dal CNDCEC ad ottobre 2019 che, seppure ancora in consultazione e non ancora in vigore, può costituire un valido ausilio nella valutazione dello stato di crisi e della mancanza di continuità aziendale, anche chiamata going concern.

Ne è consigliata l’adozione già prima della sua entrata in vigore, perché possa esserne  valutata la bancabilità dell’azienda, quali indicatori e indici minimi da rispettare, pur già adottando gli Istituti finanziari dei propri rating.

Tali indici si applicano indistintamente a TUTTE le imprese, con valori soglia differenti per settori economici.

Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valor soglia del primo (1), patrimonio netto negativo,  rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (1), quindi Patrimonio netto Positivo o sopra il limite, si passa alla verifica del secondo (2) DSCRC a 6 mesi se > a 1, e in presenza del superamento della relativa soglia (<1) è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato si passa al gruppo di indici di cui all’art. 13 c.2.

Gli indici che fanno ragionevolvemente presumere la sussistenza dello stato di crisi dell’impresa sono:

  • Patrimonio netto (PN) negativo o nel caso di società di capitali sotto il limite legale.

Il  PN diviene negativo o sotto il limite legale a causa di perdite, anche cumulate, e rappresenta una causa di scioglimento delle società di capitali (art. 2484 c.4 c.c.), costituendo quindi un limite alla continuità aziendale, fintantochè il capitale non sia stato riportato almeno al limite legale  tramite una ricapitalizzazione.

  • Il DSCR (debt service coverage ratio) è indice della crisi quando questo indice a 6 mesi è inferiore a 1. Nella versione semplificata equivale al rapporto fra i flussi di cassa disponibili nei 6 mesi e il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. La valutazione della correttezza del dato, derivante dal ricorso ad adeguati assetti organizzativi, rientra tra i doveri dell’organo amministrativo che è chiamato “a valutare costantemente .. se sussiste l’equilibrio finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione”.
  • Se il Patrimonio netto è positivo e sopra il limite legale e il DSCR non è disponibile o ritenuto non affidabile, si adottano i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore d’attività, che devono essere visti congiuntamente:
    • Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto fra gli oneri finanziari (interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.) e il fatturato (ricavi netti di cui alla voce A1 “Ricavi delle vendite e prestazioni” art. 2425 c.c.); OF/F
    • Indice di adeguatezza patrimoniale, quale rapporto fra Patrimonio netto (voce A passivo patrimoniale, detratti di crediti verso soci dovuti e i dividenti deliberati) e Debiti totali (Voce D tutti i debiti indipendentemente dalla loro natura e voce E ratei e risconti passivi); PN/D
    • Indice di ritorno liquido dell’attivo, quale rapporto fra cash flow, equivalente alla somma di Utile d’esercizio + costi non monetari (es. ammortamenti, accantonamento a fondi ..), dal quale dedurre i ricavi non monetari (es. rivalutazioni – imposte anticipate) e Attivo patrimoniale 2424 c.c.; CF/A
    • Indice di liquidità quale rapporto fra le attività e le passività a breve (12 mesi): Attivo circolante di cui alla voce C attivo art. 2424 c.c. e ratei e risconti (voce D) su Passività a breve (voce D passivo) quali passività esigibili nei 12 mesi + ratei e risconti passivi (voce E); AB/PB
    • Indice di indebitamento previdenziale e tributario: equivale al rapporto fra il totale dell’indebitamento previdenziale (voce D13) e tributario (voce D12) esigibile entro e oltre i 12 mesi successivi e il totale dell’attivo patrimoniale art. 2424 c.c..

 

Soffermandosi sul calcolo del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), possono essere seguiti 2 approcci:

 

  • Primo approccio: Il DSCR deriva dal budget di tesoreria, redatto dall’impresa, che rappresenti tutte le entrate e uscite di disponibilità liquide nei prossimi 6 mesi:
  • Denominatore : tutte le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari di qualsiasi natura (inclusi i leasing);
  • Numeratore: le risorse disponibili per il pagamento del debito finanziario, quindi si considerano tutte le entrate (compreso il saldo di cassa iniziale), da cui sottrarre

le uscite di liquidità previste nello stesso periodo      al lordo ovviamente dei debiti finanziari considerati al denominatore.

Sono considerabili anche le linee di credito disponibili nello stesso periodo, per cui per il fido da autoliquidante la disponibilità sarà data dai crediti commerciali anticipabili nello stesso periodo.

 

  • Un secondo approccio pone in rapporto al numeratore il flusso di cassa operativo (FCFO) dei sei mesi successivi, quindi il flusso della gestione operativa calcolato secondo il metodo indiretto come da OIC 10 (da par. 26-31), deducendo i flussi da investimenti (par. 32-37 OIC 10):

+ Utile/perdita d’esercizio

+/- oneri gestione finanziaria, imposte, dividendi, plusvalenze/minusvalenze

= Utile/perdita netto interessi, imposte, dividendi, plusv/minusvalenze

+/-  Costi/ricavi  non monetari (es. ammortamenti – accantonamenti vari – svalutazioni per perdita durevole di valore ..);

= Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

+/- Variazioni nelle poste di capitale circolante netto operativo connesse ai costi e ricavi operativi (VAR crediti commerciali, debiti commerciali, rimanenze, ratei e risconti attivi/passivi connessi all’attività operativa);

= Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche operative:

(-) Utilizzo dei fondi

(-) Altro

= Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

+/- Flussi di cassa da acquisto/vendita delle immobilizzazioni materiali/immateriali  e finanziarie (partecipazioni) e delle attività finanziarie non immobilizzate (titoli a breve inclusi titoli di stato..), prestiti  terzi incassati o versati.

Il flusso finanziario da acquisto di immobilizzazioni è considerato al netto della variazione del debito verso i fornitori di immobilizzazioni, ciò al fine di evidenziare l’esborso netto nell’esercizio da investimento. Nel caso di flusso da vendita lo stesso equivale al valore di realizzo (valore contabile -/+ plusvalenza/minusvalenza), al netto della variazione del valore del credito da immobilizzazione.

= FCFO al netto flusso da investimenti (1)

 

­+ disponibilità liquide iniziali (2)

+ linee di credito disponibili che possono essere usate nel periodo di riferimento. Per la parte delle linee autoliquidanti, sarà considerata solo la quota di fido utilizzabile per i crediti commerciali anticipabili (3)

= NUMERATORE (1+2+3)

 

DENOMINATORE equivale al debito non operativo che deve essere rimborsato nei 6 mesi successivi. Si considera:

+ pagamenti rate finanziamenti (capitale + interessi);

+ debiti fiscali e contributivi, non correnti, e quindi o scaduti o rateizzati da pagarsi nei 6 mesi successivi;

+ debiti fornitori o altri creditori non pagati nei termini “fisiologici” e in caso di piano di rientro la rateizzazione concordata comprensiva di interessi di mora;

+ linee di credito a revoca o a scadenza.

Il termine è considerato fisiologico se non comporta effetti negativi all’azienda, in termini di azioni esecutive dei fornitori o applicazione di interessi moratori, interruzione della supply chain o condizionamento alla fornitura con pagamento a pronti..

 

 

Se l’assetto organizzativo rende non affidabile il calcolo previsionale del DSCR o lo stesso non è disponibile, il CNDCEC ha indicato i 5 indici “a consuntivo” le cui soglie di allerta sono differenziate per 10 settori d’attività:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di sintesi: Sistema di indici di cui all’art. 13 c.2 D.lgs 14/2019 sottoposti all’approvazione del MISE.

Patrimonio netto Adeguatezza patrimoniale SI

 

 
      < 0 o al limite legale – passo al 2° Ragionevole presunzione di crisi salvo ricapitalizzazioni
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) = (FCFO + Disp. Liquide + Fido bancario)/D Capacità finanziaria

Nei 6 mesi successivi

< 1 Ragionevole presunzione di crisi
      Ø  1 OK
      Non disponibile o non affidabile passa al 3° gruppo di indici  
Sistema 5 indici (superamento congiunto):     Valori soglia di allerta per settore:
3.1 Oneri fin/Ricavi %  C17/A1 bil. CE Sostenibilità OF Limite soglia es. manifattura <= 3%
3.2 Patrimonio Netto/Debiti totali % Adeguata patrimonializzazione Limite soglia es. manifattura >= 7,6%
3.3 Attività a breve/Passività a breve %

= (C Capitale Circolante+ D ratei e risconti attivi)/(D passivo a breve + ratei e risconti pass.)

Equilibrio finanziario Limite soglia es. manifattura >= 93,7%
3.4 Cash Flow /Attivo Patrimoniale % Redditività Limite soglia es. manifattura >= 0,5%
3.5 (D13 deb. Previdenziali + D13 Tributari)/Attivo Patr. % Altro indice IND. Limite soglia es. manifattura <=4,9%
Reiterati ritardi nei pagamenti     Ragionevole presunzione di crisi
Assenza di prospettive di continuità aziendale x cause diverse da probabili insolvenze: valutazioni di minacce da Risk Management     Ragionevole presunzione di crisi

 

Tali indici devono essere valutati criticamente dagli organi amministrativi e di controllo, nel loro insieme considerando la specificità dell’azienda e le prospettive gestionali, per rilevarne “fondati” indizi di uno stato di crisi, vista la centralità ai fini della norma dell’aspetto finanziario, il quale non è la causa primaria ma l’effetto di uno stato di prolungato declino del business ove non siano adottati idonei provvedimenti per una ristrutturazione industriale.

La rilevazione dei fondati indici ha quale riferimento almeno 1 dei casi che l’art 13, c.1 ritiene sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la segnalazione di cui all’art. 14) all’OCRI:

La non sostenibilità del debito nei 6 mesi successivi;

  • Pregiudizio alla continuità aziendale (going concern) nell’esercizio in corso o se la durata residua è inferiore ai 6 mesi, nei successivi 6 mesi;
  • La presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, con superamento delle soglie previste dalla lettera a) e dalla lettera b) dell’art. 24 c. 1 CCI (1) o di cui all’art 15 CCI (crediti pubblici qualificati – INPS e Agenzia Entrate e Riscossione), oltre allo scaduto di debiti bancari > 90 gg.; ritardi nei pagamenti dei fornitori che comportano azioni esecutive o interruzioni, condizionamenti agli approvvigionamenti.

 

Con riferimento all’art. 24 c.1 il debitore per essere “tempestivo” (ai fini dell’applicazione delle misure premiali in primis la riduzione della  responsabilità patrimoniale …) deve presentare istanza di composizione negoziata della crisi entro 3 mesi o di accesso di una delle procedure regolate dal CCI entro 6 mesi da quando si verifica alternativamente:

  1. Debiti dipendenti scaduti da oltre 60 gg. > del 50% del totale della retribuzione mensile;
  2. Debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 gg. > il totale dei debiti non scaduti;
  3. Il superamento, nell’ultimo bilancio approvato o comunque da oltre 3 mesi, dei valori soglia degli indici di cui all’art 13 c. 2 e 3.

 

Oltre al sistema degli  indici sopra descritti, adottato per la “normalità” delle aziende, sono calcolati indici specifici per date tipologie:

  • Imprese costituite da meno di 2 anni: unico indice il PATRIMONIO NETTO NEGATIVO. Salvo la stessa non sia succeduta o subentrata ad un’altra nella conduzione o titolarità dell’azienda (es. a seguito operazione di scissione, conferimenti, fusione per incorporazione, per acquisto di un complesso o ramo aziendale, per conduzione in affitto di un’azienda già esistente..). Quindi aziende giuridicamente Nuove ma con storicità aziendale.
  • Imprese in liquidazione con attività cessata: l’unico indice è il rapporto fra il valore dell’attivo liquidabile e i debiti totali, pur rilevabile la condizione di reiterati ritardi nei pagamenti e DSCR < 1.
  • Start up innovative e PMI innovative: queste aziende per definizione presentano una condizione di rischio di insuccesso connesso all’innovatività dell’attività svolta, per cui si considera solo la capacità di “raccogliere” la finanza privata e/o pubblica utile per poter continuare l’attività, valutando solo il DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell’attività di studio e sviluppo del progetto.

 

Periodicità nel calcolo degli indici:

L’articolo 14 CCI richiede che l’organo amministrativo valuti costantemente se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione (anche ai fini della continuità aziendale con cause non solo di natura finanziaria, ma anche connesse al Risk Management dello specifico settore d’attività) e richiede agli organi di controllo una tempestiva segnalazione all’organo amministrativo dei fondati indizi della crisi. La periodicità dei controllo è legata all’organizzazione aziendale, alla sua dimensione, ma si può far riferimento a quanto indicato all’art. 24 punto c) che indica nell’ultimo bilancio approvato e comunque in non oltre 3 mesi  il superamento degli indici a fini premiali. QUINDI VALUTAZIONE DEGLI INDICI ALMENO TRIMESTRALE sulla base di bilanci infrannuali approvati dall’organo amministrativo.

 

Motivazione e modalità di segnalazione da parte degli organi di controllo e dei revisori:

La segnalazione interna all’organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata. La motivazione deve essere resa con riferimento ai gravi fenomeni sintomatici (fondati indizi) di cui all’art 13 c.1.

La motivazione può essere riferita anche ad ulteriori eventi straordinari attesi nei successivi 6 mesi o entro l’esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito e/o la continuità aziendale.

La segnalazione deve essere tempestiva e dare un termine non superiore ai  30 gg. all’organo amministrativo per una valutazione delle cause della crisi, per fornire le soluzioni individuate e le iniziative intraprese/da intraprendere, con ulteriore obbligo da parte degli organi di controllo (art. 15 DL118/2021) di segnalazione all’amministratore della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. Nel caso di mancata risposta, di risposta considerata inadeguata dall’organo di controllo o in mancanza di applicazione del piano proposto nei successivi 60 gg.  per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo informa senza indugio l’OCRI fornendo ogni elemento utili, anche in deroga al vincolo di riservatezza di cui all’art. 2407 c.1.

 

Modifiche introdotte dal D.L. 118/2021:

  • Rinvio al 16/5/2022 per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (il legislatore si prende tempo per rivedere gli aspetti troppo rigidi della normativa CCII per allineare gli articoli al prossimo recepimento della direttiva UE n. 1023/2019 sulla ristrutturazione preventiva, esdebitamento ed insolvenza);
  • Rinviate al 31/12/2023 (quindi efficaci dal 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organi di composizione della crisi (OCRI);
  • Introdotto il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” dal 15/11/2021 (art. 2), quale nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione della crisi esclusivamente volontario, extragiudiziale e riservato (quindi funzionale alla ricerca di soluzioni di risanamento e non a fornire ai creditori o al mercato informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore), al quale si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto (art. 3), nominato tra gli iscritti in un apposito elenco formato presso la CCIAA, terzo ed indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa. L’imprenditore durante le trattative mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.

Verrà verificata l’efficacia di tale Istituto di composizione negoziata della crisi  nei prossimi 2 anni (2022-2023), con l’obiettivo di renderla sostitutiva dell’OCRI (di fatto già soppresso) e di rivedere pesantemente il meccanismo dei Sistemi di allerta Interni ed esterni sulla base degli esiti della fase pilota del suo funzionamento.

Caratteristiche e modalità di funzionamento della composizione negoziata della crisi:

Tutte le imprese iscritte al registro imprese possono accedervi, comprese le imprese agricole e senza limiti dimensionali minimi o massimi;

Si accede tramite una piattaforma telematica unica nazionale attraverso il sito di ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per sede dell’azienda. Tramite tale piattaforma sono resi disponibili una lista di controllo particolareggiata, con indicazione operativa per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati (vedi Decreto 28/09/2021 – dip. per gli affari di giustizia e allegati/strumenti presenti sul sito della CCIAA). Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla composizione negoziata della crisi;

A conclusione delle trattative (art. 11) viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della composizione negoziata:

  • Contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale di cui art. 14 (rateizzazione a 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore ai 2 anni;
  • Convenzione di moratoria;
  • Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);
  • Omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi art. 182 bis, 182-septies e 182novies del R.D. 267/1942).
  • In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:
    • Proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui art. 18 DL 118/2021);
    • Accedere a una delle procedure disciplinate dal R.D. 267/1942, dal D. leg. 270/1999 o dal DL 347/2003 convertito in L39/2004.
  • Viene introdotto anche l’obbligo (art. 15) da parte dell’organo di controllo (il revisore ?) di segnalazione per iscritto all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore ai 30 gg., entro la quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini della responsabilità dell’organo di controllo prevista dall’art. 2407 c.c.
  • Modifiche alla legge fallimentare R.D. 267/1942 (di cui art. 20 del DL 118/2021), anticipando alcune disposizioni già contenute nel Codice della Crisi d’impresa, per ampliare l’accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento.

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